Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26140 - pubb. 09/11/2021

Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alle ferie per il periodo intercorrente tra il recesso e la reintegrazione

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 Marzo 2021, n. 6319. Pres. Berrino. Est. Cinque.


Rapporto di lavoro subordinato – Ferie – Licenziamento illegittimo – Reintegrazione nel posto di lavoro – Diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute



Il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data di reintegrazione del lavoratore è assimilato al periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali.

Il lavoratore ha diritto al riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite nell’arco temporale compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione disposta dal giudice. (Fabrizio Botta) (riproduzione riservata)


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