Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26129 - pubb. 05/11/2021
Supertardiva nelle LCA: irrilevante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione
Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2021, n. 26396. Pres. Bisogni. Est. Vella.
Liquidazione coatta amministrativa - Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del commissario liquidatore - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Onere del commissario di provare la conoscenza del procedura da parte del ricorrente - Sussistenza - Pubblicazione del provvedimento che ordina la liquidazione in G.U. - Irrilevanza
In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore abbia comunque avuto notizia dell'apertura della procedura, restando peraltro irrilevante l'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Causa non imputabile del ritardo
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Liquidazione coatta amministrativa
Causa non imputabile del ritardo
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