Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25363 - pubb. 29/05/2021
Per poter rendere opponibile l’acquisto per usucapione, l’accordo di mediazione deve essere trascritto prima del fallimento
Cassazione civile, 13 Maggio 2021, n. 12736. Pres. Valitutti. Est. Dolmetta.
Acquisto di immobile per usucapione – Opponibilità al fallimento del precedente proprietario – Accordo di mediazione che accerta l’avvenuta usucapione – Trascrizione – Necessità
Acquisto di immobile per usucapione – Opponibilità al fallimento del precedente proprietario – Sentenza ex art. 2651 – Mancanza – Ulteriore strumenti di opponibilità al fallimento dell’acquisto – Esclusione
In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione. (massima ufficiale)