Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24357 - pubb. 15/10/2020
L'affitto dell'azienda comporta la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento che l'attività sia invece proseguita
Cassazione civile, sez. VI, 16 Marzo 2020, n. 7311. Pres. Scaldaferri. Est. Loredana Nazzicone.
Fallimento - Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità
Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Cessione o affitto dell'azienda e cancellazione
- ∙ Mutamento dell'oggetto dell'impresa
- ∙ Fallimento di società che abbia ceduto o affittato l'azienda
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