Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23710 - pubb. 11/06/2020

La responsabilità per rovina di edificio ha natura oggettiva

Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9694. Pres. Travaglino. Est. Marilena Gorgoni.


Rapporti con la responsabilità per cose in custodia - Prova liberatoria - Contenuto



La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (massima ufficiale)


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