Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23601 - pubb. 19/05/2020

All'indennizzo assicurativo per la responsabilità civile non si applicano gli interessi di mora

Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020, n. 7966. Pres. Uliana Armano. Est. Cricenti.


Indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiante - Interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



All'indennizzo assicurativo per la responsabilità civile non si applicano gli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, atteso che la somma corrisposta a tale titolo dall'assicuratore, pur trovando fondamento nel contratto di assicurazione, serve a ristorare il danneggiante dell'esborso compiuto a titolo di risarcimento del danno, per il quale l'art. 1, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo esclude espressamente l'applicazione degli interessi predetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 sull'indennizzo preteso dall'assicurato onde essere rimborsato di quanto corrisposto, a seguito di condanna al risarcimento del danno, per spese di lite e di registrazione del verbale di conciliazione). (massima ufficiale)


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