Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23570 - pubb. 08/05/2020
Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione e dei contratti relativi ai rapporti bancari può essere esercitato senza alcuna restrizione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale
Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2020, n. 6975. Pres. Di Virgilio. Est. Dolmetta.
Diritto del cliente ex art. 119, comma 4, TUB – Esercizio del diritto in corso di causa – Assenza di restrizioni attinenti alla eventuale fase giudiziale
Diritto del cliente ex art. 119, comma 4, TUB – Esercizio del potere in corso di causa – (In)formalità della richiesta – Conoscibilità da parte del giudice – Limite di utilità
Ordine di esibizione – Art. 210 cod. proc. civ. – Mezzo processuale – diritto del cliente ex art. 119 TUB – Rapporto tra le due norme
Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione e dei contratti relativi ai rapporti bancari ex art. 119, co. 4, TUB, può essere esercitato senza alcuna restrizione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti con l’istituto di credito. Pertanto, l’esercizio di tale facoltà non può essere limitato né alla sola fase ante causam né al completo decorso del termine previsto dalla suddetta norma.
L’esercizio del potere previsto dall’art. 119, co. 4, TUB non è subordinato al rispetto di formalità espressive o di date vesti documentali, né deve rimanere necessariamente «affare riservato» delle parti del relativo contratto, potendo essere conosciuto dal giudice o transitare per lo stesso nel limite di utilità che la richiesta si mantenga entro la fase istruttoria del processo cui accede.
L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non rappresenta uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119, co. 4, TUB, ma al più costituisce il mezzo processuale attraverso cui potrebbe esplicarsi il diritto conferito da quest’ultima norma, attinente al piano dei rapporti tra banca e correntista e, dunque, regolato dal diritto sostanziale. (Lucrezia Cipriani) (riproduzione riservata)
Fatti di causa
1.- La s.a.s. META di A.B., A.B. e T.A. hanno convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Unicredit, in relazione a un conto corrente aperto dalla società e garantito da fideiussioni prestate dagli altri attori, chiedendo in specie l'accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto; dell'illegittima applicazione di tassi ultralegali non concordati; dell'invalidità ex art. 1815 c.c., comma 2, del contratto di conto corrente.
2.- Con sentenza depositata in data 19 ottobre 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda.
3.- Il giudice del merito ha rilevato, tra l'altro, che "la richiesta ex art. 119 TUB, è stata spedita dalla difesa degli attori... senza attendere il termine di legge di gg. 60 (recte: 90) per la esibizione della documentazione bancaria". "Gli attori quindi hanno proposto l'azione nella colpevole ignoranza dei dati contrattuali, non ancora forniti dalla banca e hanno cercato di supplire al vuoto probatorio con richiesta di esibizione e CTU". "Appare però inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 in assenza del positivo espletamento dell'intera procedura ex art. 119 TUB".
"Anche la consulenza contabile non può essere espletata" - si è aggiunto - "se le parti non forniscono dati chiari sui quali chiedere la verifica in sede contabile".
4.- Avverso questo provvedimento la società META e i signori B. e A. hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma. Questa, in data 2 febbraio 2018, ha pronunciato ordinanza di inammissibilità ai sensi delle norme degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
5.- Sulla base di queste premesse, la società META e i signori B. e A. hanno proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, quale giudice del primo grado, in data 19 ottobre 2016, articolandolo in tre motivi di cassazione.
6.- Ha resistito, con controricorso, Unicredit.
Ragioni della decisione
7.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: "violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'119 TUB e all'art. 210 c.p.c.: mancata disposizione dell'ordine di esibizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)".
Secondo motivo: "violazione ed erronea applicazione dell'art. 183 c.p.c., in relazione alla mancata disposizione della CTU - erronea e/o illogica motivazione in sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)".
Terzo motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB. Nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta - mancanza della sottoscrizione della Banca (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)".
8.- Ad avviso dei ricorrenti, la "mancata ammissione di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti contrattuali e contabili relativi al rapporto dedotto in giudizio ha determinato un'evidente violazione di un diritto soggettivo riconosciuto al cliente della banca, nonchè un'erronea interpretazione dell'art. 119 TUB".
Tale norma "disciplina la richiesta, rivolta dai clienti alla banca, di copia della documentazione e dei contratti relativi a un rapporto bancario". La legge non prevede che la "richiesta ex art. 119 TUB, debba essere inoltrata prima della instaurazione di un eventuale giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria". "Costituisce violazione e/o errata interpretazione della legge considerare, nei giudizi avverso le banche, la richiesta inviata ante causam ex art. 119, quale condizione imprescindibile per l'ammissione della successive ed eventuali richieste istruttorie". Ciò che veramente assume rilevanza è la circostanza che all'istituto di credito sia stato concesso un termine congruo per potere depositare la documentazione richiesta, nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 ".
9.- Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Secondo quanto è fermo orientamento di questa Corte, la norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Nè è ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa comportare un simile risultato.
In realtà, la disposizione dell'art. 119, si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr., tra le altre, Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31649; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769; Cass., 11 aprile 2019, n. 14231; ma su questa linea di base si veda già prima Cass., 12 giugno 2006, n. 11004).
10.- Non può dunque risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca; nè tanto meno una soluzione che addirittura pretenda - come appunto ha ritenuto il Tribunale romano - il completo decorso del termine stabilito dalla norma perchè la banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente.
Simili ricostruzioni non risultano solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge. Tendono, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere, così pure introducendo un'arbitraria limitazione dell'esercizio del diritto di azione (cfr., in specie, Cass. n. 11554/2017).
11.- Neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; nè, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso.
Chè simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. Tutto ciò nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede.
12.- Il secondo motivo di ricorso assume l'erroneità del passo in cui la sentenza impugnata afferma che l'assenza del positivo espletamento dell'intera procedura ex art. 119 TUB, rende inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.".
Rilevano in proposito i ricorrenti "come fosse impossibile la richiesta di CTU su produzione documentale (con riferimento specialmente agli estratti conto)", posto che essi la avevano ritualmente richiesta alla Banca, che, peraltro, la aveva "illegittimamente inevasa".
13.- Il motivo merita di essere accolto.
Sulla base dei principi e regole che sono stati qui sopra richiamati (cfr. n. 9 ss.), nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì "consolidato un indirizzo volto a superare, in subiecta materia, l'orientamento adottato, sul piano generale", sempre dalla Corte, "con riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.". Si è infatti rilevato in via peculiare che, posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari - e anche in sede giudiziaria -, "non potrebbe comunque ritenersi corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell'art. 210 c.p.c." (cfr., in specie, le sopra citate pronunce di Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019).
Sarebbe errato - si è inoltre puntualizzato - "credere che l'ordine di esibizione dell'art. 210 c.p.c., costituisca uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall'art. 119 TUB, comma 4": "e ciò perchè, mentre il primo opera sul piano del processo e costituisce al più il mezzo attraverso cui il diritto sancito dal secondo potrebbe esplicarsi, il secondo conferisce un diritto e rileva perciò sul piano del rapporto tra banca e correntista regolato dal diritto sostanziale" (così la citata Cass., n. 14231/2019).
14.- Il terzo motivo di ricorso assume che la sentenza ha errato nel ritenere che la mancanza della sottoscrizione della Banca sul contratto di conto corrente non comporta la nullità del relativo contratto.
15.- Il motivo è infondato.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, il requisito della forma scritta nei contratti finanziari e bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla normativa di legge; perciò, è da ritenere sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, il consenso dell'intermediario potendo anche essere desunto dalla sussistenza di comportamenti concludenti (cfr. Cass., SS.UU., 16 gennaio 2018, n. 898).
16.- In conclusione, vanno accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo.
Di conseguenza va cassata, per quanta di ragione, se impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di cassazione, respinto il terzo. Cassa, per le relative parti, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma, che provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020.