Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23383 - pubb. 18/03/2020

Il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore

Cassazione civile, sez. III, 19 Febbraio 2020, n. 4175. Pres. Spirit. Est. Francesca Fiecconi.


Liberazione del fidejussore per fatto del creditore - Semplice inazione del creditore - Insufficienza - Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Determinazione di mera maggior difficoltà nella realizzazione dei diritti del fideiussore - Irrilevanza



Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. (massima ufficiale)


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