Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23254 - pubb. 20/02/2020

Assicurazione contro gli infortuni e onere dell'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento

Cassazione civile, sez. III, 21 Gennaio 2020, n. 1166. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Cricenti.


Assicurazione - Onere di osservanza del termine di tre mesi - Sinistro avvenuto prima di tale termine o della conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti - Sussistenza dell’onere - Esclusione



In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. (massima ufficiale)


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