Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22460 - pubb. 08/10/2019
Detrazione per l'abitazione principale e disgregazione del nucleo familiare per separazione di fatto dei coniugi
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Giugno 2019, n. 15439. Pres. Chindemi. Est. Paola D'Ovidio.
Detrazione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisiti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Disgregazione del nucleo familiare per separazione di fatto dei coniugi - Conseguenze - Convivenza del residuo nucleo familiare nell’abitazione - Spettanza del beneficio - Fattispecie
In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007), il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; pertanto, ove intervenga separazione personale di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell'abitazione, non più identificabile con la casa coniugale. (Fattispecie in cui, a fronte di avvenuto trasferimento in altro Comune del coniuge della ricorrente, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che, venuta meno la convivenza tra i coniugi, aveva ritenuto ammissibile la detrazione per l'immobile soggetto a tassazione limitatamente al residuo nucleo familiare ivi abitualmente dimorante). (massima ufficiale)
Testo Integrale