Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22260 - pubb. 04/09/2019

Svalutazione monetaria: il creditore ha l'onere di domandare il risarcimento del 'maggior danno' ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018, n. 16565. Est. Campese.


Svalutazione monetaria - Domanda di riconoscimento del maggior danno - Ammissibilità ex art. 1224, comma 2, c.c. - Condizioni



Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale