Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21083 - pubb. 17/01/2019
Delega orale al sostituto dell’Avvocato: consentita
Cassazione penale, 20 Dicembre 2018, n. 57832. Est. Sgadari.
Avvocato – Sostituto d’udienza – Delega – In forma orale – Sussiste
L’art. 14, comma 2, della legge del 31 dicembre del 2012 n. 247 prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta". Questa norma - che risponde ad esigenze di semplificazione insite nella riforma dell’ordinamento forense e di "armonizzazione in ambito europeo" (si fa riferimento all’ordinamento francese ed a quello inglese, che ammettono che la sostituzione in udienza da parte del difensore di fiducia non debba avere forma scritta) - nasce dall’esigenza "di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare". Si deve dunque ritenere tacitamente abrogato, ex art. 15 disp. prel. cod. civ., l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, che prevedeva la necessità che la delega avesse forma scritta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Contrasto in giurisprudenza
Delega orale non consentita: Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2018 n. 26606
Non è stato abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, che prevede la necessità che la delega abbia forma scritta. Pertanto, in mancanza di una abrogazione espressa, la norma introdotta con la legge del 2012 ha effetto solo in ambito stragiudiziale.
Delega orale consentita: Cass. Pen., sez. I, 2 ottobre 2018 n. 48862
Conforme: Consiglio Nazionale Forense, parere reso dalla Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara).
Ritenuto in fatto
1. Nel procedimento in esame, il Pubblico ministero procedente aveva formulato richiesta di archiviazione nei confronti di I.A. e D.E. , indagati per il reato di cui all’art. 642 cod.pen..
Dopo l’opposizione dell’odierna ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva fissato l’udienza camerale del 26 aprile 2017, nella quale, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’avvocato …, sostituto del difensore di fiducia della persona offesa, non era stato ammesso alla discussione in quanto delegato dal patrono della difesa solo in forma orale.
2. Ricorre per cassazione la … Assicurazioni S.P.A., deducendo:
1) violazione di legge con riguardo alle norme che regolano il contraddittorio nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 cod. proc. pen., dal momento che la delega orale conferita dal difensore di fiducia al suo sostituto doveva ritenersi legittima, essendo tale forma espressamente prevista dall’art. 14, comma 2, della legge n. 247 del 2012;
2) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto tempestiva la querela sporta dalla persona offesa.
Si dà atto che la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale suggerisce la rimessione della questione giuridica alle Sezioni Unite.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Sulla questione sollevata dal ricorso - che inerisce alla possibilità, da parte del difensore di fiducia, di delegare oralmente un proprio sostituto a svolgere una attività difensiva davanti ad un giudice - è insorto, di recente, un contrasto giurisprudenziale, tra quanto sostenuto da Sez.5, n. 26606 dell’11/06/2018, Vitanza, Rv. 273304, secondo cui la delega orale non sarebbe consentita, e quanto ha ritenuto la Sezione Prima di questa Corte, con la sentenza n. 48862 del 2/10/2018, non ancora massimata.
2. Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuta tale ultima decisione, non considerando necessaria, tenuto conto che il contrasto non può dirsi radicalizzato, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
3. L’art. 14, comma 2, della legge del 31 dicembre del 2012 n. 247 - che è intitolata "Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense" - prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta".
È corretto quanto sostenuto dalla Sezione Prima, con l’ultima sentenza citata, secondo cui questa norma - che risponde ad esigenze di semplificazione insite nella riforma dell’ordinamento forense e di "armonizzazione in ambito europeo" (si fa riferimento all’ordinamento francese ed a quello inglese, che ammettono che la sostituzione in udienza da parte del difensore di fiducia non debba avere forma scritta) - nasce dall’esigenza "di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare".
Ed è corretto, altresì, sulla base di questi presupposti, che si debba ritenere tacitamente abrogato, ex art. 15 disp. prel.cod.civ. l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933,che prevedeva la necessità che la delega avesse forma scritta.
Proprio l’esistenza di tale norma aveva indotto la Sezione Quinta di questa Corte, con la prima decisione sopra indicata, a ritenere, in mancanza di una abrogazione espressa, che la norma introdotta con la legge del 2012 avesse effetto solo in ambito stragiudiziale.
Che le due norme possano coesistere, senza che si debba ritenere che la più recente sia incompatibile con la più risalente, non è soluzione condivisibile, in ragione del fatto, segnalato dalla decisione della Sezione Prima, che le intenzioni del legislatore della riforma dell’ordinamento forense, quali si ricavano dai lavori preparatori siccome indicati nella sentenza della prima sezione (fg. 6), erano nel senso che la norma contenuta nell’art. 14 della legge del 2012 fosse da riferire anche all’ambito giudiziale.
4. Si può qui aggiungere, ulteriormente rispetto alle già esaustive argomentazioni della sentenza n. 48862 del 2018, che l’intenzione del legislatore di innovare la disciplina dell’ordinamento forense si ricava, del resto, dallo stesso titolo della legge, che ne mette in risalto il carattere "nuovo".
Inoltre, lo stesso Consiglio Nazionale Forense, nel parere reso dalla Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha interpretato la norma dell’art. 14 della L. 247/2012 nel senso sostenuto dalla Prima Sezione di questa Corte e qui ribadito.
Ancora, l’interpretazione secondo la quale la delega orale sarebbe consentita solo in ambito stragiudiziale, ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l’ambito stragiudiziale è già permeato da una congenita informalità, dovuta all’assenza del giudice, sicché non si comprenderebbe la necessità della introduzione della possibilità della delega orale in solo ambito stragiudiziale inserita nella più generale riforma dell’ordinamento forense.
Deve ricordarsi, sotto altro profilo e come già è stato avvertito dalla precedente decisione della Prima Sezione, che restano fermi, a carico dell’avvocato, le responsabilità deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, responsabilità ampiamente idonee a scongiurare i casi in cui ciò possa avvenire. Più in generale, la soluzione qui sostenuta appare in linea con gli scopi della riforma, tra i quali si annovera, all’art. 1, comma 2, lett. c) della legge 2012 n. 247, quello di tutelare, in ragione della "specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta", "l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità e efficacia della prestazione professionale".
Infine, in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli interessi dell’imputato e, ove occorra, delle altre parti private, pare di poter dire che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., o, come nel caso in esame, procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa.
Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. certamente non ha nella ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a difesa.
Per tutte le ragioni esposte, nel caso in esame, la mancata ammissione da parte del Giudice per le indagini preliminari alla partecipazione all’udienza camerale del sostituto del difensore di fiducia della persona offesa, munito di delega orale, ha causato una violazione del contraddittorio ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in linea con le conclusioni cui è pervenuto anche il Procuratore Generale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.