Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2072 - pubb. 16/03/2010

Importo massimo garantito nelle obbligazioni future quale principio generale

Cassazione civile, sez. III, 26 Gennaio 2010, n. 1520. Est. Petti.


Fideiussione – Obbligazione futura – Limite – Applicazione alle garanzie personali atipiche.



L’art. 1938 codice civile, come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, nell’ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage". (fonte CED – Corte di Cassazione)


Massimario, art. 1938 c.c.


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