Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18812 - pubb. 23/01/2018

L’approvazione dell’estratto conto non preclude la ripetizione di attribuzioni patrimoniali prive di causa

Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2018, n. 372. Est. Dolmetta.


Contratti bancari – Conto corrente di corrispondenza – Erronea annotazione in conto – Duplice scritturazione a credito del cliente – Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – Sussistenza – “Approvazione” dell’estratto conto – Decorso del termine di cui all’art. 1832, comma 2°, c.c. – Preclusione dell’azione di ripetizione – Esclusione



Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


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