Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17679 - pubb. 13/07/2017

Credito agrario e concorso nel pagamento degli interessi

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2016, n. 2756. Est. Dogliotti.


Credito agrario - Concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - Beneficiario - Cooperativa agricola - Conseguenze nel caso di intervenuta procedura concorsuale di insolvenza - Erogazione della quota di interessi da parte dell'Amministrazione statale in favore della banca mutuante - Esclusione

Credito - Credito agrario - Concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - Beneficiario - Cooperativa agricola - Procedura concorsuale di insolvenza - Conseguenze con riferimento all'obbligazione dello Stato per interessi e alla garanzia del Fondo interbancario



In tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 6 della l. n. 194 del 1984, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell'istituto di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 l.fall., richiamato dall'art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l'istituto di credito per richiederne l'erogazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. (massima ufficiale)

La sottoposizione della cooperativa o del consorzio di cooperative agricole beneficiari di credito agevolato a liquidazione coatta amministrativa comporta che il debito dei menzionati enti, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, deve considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta e che, sempre da tale data, cessa il regime convenzionale degli interessi, sostituito da quello fallimentare. Ne consegue che viene meno sia l'obbligo di pagamento degli interessi in loro favore da parte dello Stato, sia la garanzia fideiussoria del Fondo interbancario in favore della banca mutuante. (massima ufficiale)


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