Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17651 - pubb. 11/07/2017
Interesse ultra legale: in mancanza degli estratti conto la prova può essere dedotta aliunde
Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2017, n. 6384. Est. Mercolino.
Rapporti bancari – Interessi ultra legali – Ricalcolo del saldo – Mancanza di estratti conto – Deducibilità della prova sulla base di altri elementi
La dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che fanno rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse ultra legale e di quelle che prevedono la capitalizzazione trimestrale degl'interessi, imponendo di procedere alla rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale ed esclusione dell'anatocismo, fa sorgere a carico della banca l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data d'instaurazione del rapporto, in modo tale da consentire la ricostruzione integrale dell'andamento del dare e dell'avere, sulla base di dati contabili certi relativi alle operazioni registrate, risultando inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
La particolare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l'art. 1832 cod. civ. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti, non consente peraltro di ritenere che gli stessi costituiscano l'unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l'importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l'annotazione in conto delle relative partite.
Nel caso di specie, la Supreme corte ha confermato la decisone di merito, la quale, pur dando atto della mancata produzione da parte della Banca di tutti gli estratti conto, a far data dall'apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al c.t.u. di procedere alla ricostruzione integrale dello andamento del rapporto sulla base di altri elementi, il cui apprezzamento, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente per vizio di motivazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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