Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17266 - pubb. 18/05/2017
Responsabilità della banca per concorso nel ricorso abusivo al credito e legittimazione del curatore all’azione di responsabilità
Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017, n. 9983. Est. Terrusi.
Fallimento – Concorso della banca nel ricorso abusivo al credito – Responsabilità solidale – Legittimazione del curatore – Sussistenza
Ricorso abusivo al credito – Violazione delle regole dell’accorta gestione – Concorso della banca – Obbligo di valutazione del merito creditizio
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 della legge fall., in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società (Cass. 13413/10).
Una simile precisazione è in linea con quanto dalle stesse sezioni unite implicitamente paventato (sentenze nn. 7029/2006, 7030/2006, 7031/2006) mercé l'affermazione, in quella sede rilevante, di novità di una domanda del genere, a fronte di quella risarcitoria da abusiva concessione di credito con lo scopo di mantenere artificiosamente in vita la società decotta.
Invero diversa è la conclusione ove il fallimento deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto e immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale quanto all'amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca, la quale è tenuta a seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 t.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate.
Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Questo fatto integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 cod. civ.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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