Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17111 - pubb. 27/04/2017

Applicazione alla procedura fallimentare di norme in tema di espropriazione individuale

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11025. Est. Di Amato.


Fallimento - Applicazione di norme in tema di espropriazione individuale - Principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva - Applicazione nell'esecuzione fallimentare delle norme dell'esecuzione individuale che non siano incompatibili



Si deve ritenere che, in mancanza di disposizioni contrarie ovvero in mancanza di una disciplina incompatibile, nulla osta a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare, la quale, come è noto, non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva. Deve anzi affermarsi che, oltre alle norme espressamente richiamate (come, ad esempio, quelle concernenti le vendite mobiliari ed immobiliari, v. art. 105 l. fall.), trovano applicazione nell'esecuzione fallimentare quelle norme dell'esecuzione individuale che non siano incompatibili, con i caratteri propri della prima e che non concernano materie che hanno nella legge fallimentare e nel suo sistema una disciplina particolare, sia pure implicita (Cass. 15 maggio 1978, n. 2355). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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