Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16459 - pubb. 23/12/2016
Sequestro preventivo penale dei beni di società di capitali e posizione del custode giudiziario nel procedimento per dichiarazione di fallimento
Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2014, n. 23461. Est. Ragonesi.
Fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Società con beni sottoposti a sequestro preventivo penale - Procedimento prefallimentare - Convocazione dell'amministratore - Sufficienza - Partecipazione del custode giudiziario dei beni - Necessità - Esclusione - Fondamento
Il sequestro preventivo penale dei beni di una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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