Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16166 - pubb. 15/11/2016

Natura della responsabilità degli amministratori di società di capitali, onere della prova e business judgement rule

Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2016, n. 17441. Est. Di Marzio.


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Natura della responsabilità - Contrattuale - Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova - Amministratori operativi - Diligenza esigibile ex art. 2392 c.c.



La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. (massima ufficiale)


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