Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16163 - pubb. 15/11/2016

Notifica a mezzo posta

Cassazione civile, sez. II, 03 Ottobre 2016, n. 19730. Est. Giusti.


Notificazione a mezzo posta – Consegna del plico a persona diversa dal destinatario – Perfezionamento della notifica



Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, "l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito"; ma "se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni" (in mancanza delle persone suindicate, poi, "il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario"). L’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, "l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata". Pertanto, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, indicato sulla busta che contiene l’atto, può considerarsi perfezionata, dopo della legge n. 31 del 2008, con la lettera raccomandata con cui l’agente postale informa il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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