Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15579 - pubb. 20/07/2016

Storico revirement della Cassazione: la responsabilità precontrattuale è contrattuale da contatto sociale qualificato

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2016, n. 14188. Est. Valitutti.


Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione – Natura giuridica – Contrattuale da contatto sociale qualificato – Revirement – Conseguenze – Prescrizione decennale

Contratti conclusi dalla P.A. – Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione – Natura giuridica – Contrattuale da contatto sociale qualificato – Revirement – Conseguenze – Prescrizione decennale



La responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non ha natura extracontrattuale, ma deve correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.); l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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