Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14612 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2014, n. 17200. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali - Rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aiuto di Stato - Esclusione

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 - Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario - Fondamento



L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura falimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente se esercitata nella seconda fase, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento. (massima ufficiale)

In tema di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere. (massima ufficiale)


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