Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14605 - pubb. 01/07/2010
Giudizio conseguente la mancata approvazione del rendiconto del curatore
Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2000, n. 547. Est. Proto.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Rendiconto del curatore - Mancata approvazione - Giudizio conseguente - Ambito - Controllo della gestione ed accertamento della responsabilità del curatore - Inclusione
Il giudizio che s'instaura, ai sensi dell'art. 116 legge fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙
Giudizio di approvazione del rendiconto
Oggetto del giudizio di approvazione del rendiconto - ∙ Responsabilità del curatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MUROLO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MONTELLA RICAMBI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 164, presso l'avvocato GHIRON G., rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO DE GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2638/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7 luglio 1995 il dottor Paolo Murolo, già curatore del fallimento della s.r.l. Montella Ricambi - in sostituzione del quale fu, poi, nominato nello stesso ufficio il dott.Carlo De Risi - presentò al giudice delegato presso il Tribunale di Nola il conto della gestione, ai sensi dell'art.116 l.fall..
Fissata l'udienza del 10 ottobre 1995 per le eventuali osservazioni, il conto non fu approvato, a seguito delle contestazioni ad esso mosse dal nuovo curatore, dott.Carlo De Risi.
Con ordinanza del 10 gennaio 1996 il Collegio fissò, ex art.189 c.p.c., l'udienza del 7 febbraio 1996, dispose che il provvedimento fosse notificato, a cura della cancelleria, al dott. Murolo, e demandò al (nuovo) curatore l'iscrizione della causa al ruolo. All'udienza del 7 febbraio '96, poiche' l'importo del saldo attivo di lire 60.112.256 non aveva trovato corrispondenza in quello del deposito bancario (pari a lire 250.000), il Tribunale, con sentenza n.131/96, dichiarò non approvato il conto, e autorizzò contestualmente l'azione di responsabilità nei confronti del dott. Murolo.
Avverso questa pronuncia lo stesso propose impugnazione davanti alla Corte d'appello di Napoli, deducendo: a) che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo a causa della mancata iscrizione della causa a ruolo; b) la violazione del diritto di difesa, in quanto il Murolo non era stato assistito dal difensore all'udienza collegiale del 7 febbraio; c) nel merito, che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto le giustificazioni del proprio comportamento da lui addotte.
Con sentenza depositata il 3 dicembre 1997 la Corte territoriale confermò la decisione impugnata, osservando:
- che l'eccezione di estinzione non poteva essere presa in esame perché non sollevata, prima di ogni altra difesa, all'udienza di comparizione;
- che il Murolo non poteva dolersi di essere stato sentito senza l'assistenza del difensore;
- che, in presenza dell'ammanco, il Tribunale doveva necessariamente emettere una pronuncia negativa dell'approvazione del conto. Avverso questa sentenza il dott. Murolo ha proposto ricorso per cassazione in base a cinque motivi, e lo ha illustrato con memoria. Il fallimento ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli 116 l.fall., dell'art.189 c.p.c., degli artt.156, 165, 171, 307 c.p.c.; la nullità della decisione, correlata alla mancata iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto e alla mancata estinzione del giudizio. Il ricorrente osserva che, trattandosi di giudizio ordinario da svolgersi in contraddittorio, sarebbe stata necessaria l'iscrizione della causa a ruolo. Deduce, quindi, la nullità della sentenza impugnata: a) per omessa cancellazione della causa dal ruolo; b) perché il Tribunale avrebbe disposto un rinvio su un giudizio mai incardinato e non avrebbe, invece, disposto la notifica dell'ordinanza fuori udienza con cui, a norma degli artt.116 l.fall. e 189 c.p.c., era stata fissata la convocazione delle parti davanti al Collegio.
La sola censura che può essere esaminata in questa sede, perché già prospettata in appello, è quella relativa alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio.
Censura che, nei termini in cui è formulata, è senza fondamento, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il Tribunale di Nola (davanti al quale, a seguito delle contestazioni sorte sul conto della gestione presentato dal precedente curatore, dott.Murolo, era stata fissata, con ordinanza riservata, l'udienza di cui all'art.116, ult.comma, seconda parte, l.fall.), stabilì la nuova udienza collegiale, avendo rilevato che dell'ordinanza emessa fuori udienza non era stata data comunicazione al nuovo curatore, dott.De Risi, e che, comunque, la causa non era stata ancora iscritta a ruolo. Contestualmente, con lo stesso provvedimento in data 10-11 gennaio 1996, invitò il curatore a procedere, previa nomina del difensore, a tale iscrizione, ed ordinò alla cancelleria di provvedere alle rituali comunicazioni alle parti. In questo contesto non esistevano i presupposti per dichiarare, di ufficio, l'estinzione del giudizio, perché per effetto delle riscontrate irregolarità un giudizio davanti al collegio non era stato ancora instaurato.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, verificato che non esistevano le condizioni per conoscere della causa, emise i provvedimenti idonei a consentire il corretto svolgimento del contraddittorio e la rituale cognizione del giudizio di rendiconto davanti a sè. Nè, d'altronde, in tale situazione era ipotizzabile un provvedimento di estinzione, prospettato dal ricorrente, posto che (a prescindere da ulteriori rilievi) una inattività delle parti (e, in particolare, del curatore, cui risaliva la contestazione del rendiconto) non era nemmeno astrattamente configurabile, non avendo le stesse ricevuto notizia del provvedimento di rimessione al collegio.
2. Col secondo motivo si denuncia carenza di motivazione; carente esposizione delle questioni oggetto di discussione e delle conclusioni delle parti; violazione dell'art.111 cost. e dell'art.118 disp.att. c.p.c. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, in quanto la decisione non consentirebbe di comprendere l'iter logico e giuridico da essa seguito.
Il motivo non ha consistenza.
La sentenza impugnata, muovendo dalla premessa, pacifica in punto di fatto e richiamata anche dallo stesso Murolo nel ricorso, secondo cui nel libretto della procedura residuava una esigua somma, a fronte di un attivo indicato in lire 60.112.256, e che il curatore surrogato si era avvalso della collaborazione non autorizzata di certo Gaetano Di Capua, ha affermato che "in presenza dell'ammanco il Tribunale non poteva non emettere che una pronuncia negativa dell'approvazione del conto", chiarendo così, sinteticamente, ma congruamente, le ragioni della decisione.
3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il contraddittorio e il diritto di difesa, in quanto il Murolo, dottore commercialista, non poteva assumere personalmente alcun patrocinio e il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la mancata assistenza tecnica.
Il motivo non ha fondamento.
Spettava, infatti, al solo Murolo, ricevuta comunicazione dell'udienza davanti al collegio cui era stata rimessa la causa a norma degli artt.116 l.fall. e 189 c.p.c., valutare l'opportunità di costituirsi o non tramite difensore nel giudizio di cognizione. 4. Col quarto motivo si denuncia carenza di motivazione, irritualità e nullità dell'approvazione del conto e mancata specificazione delle contestazioni. Il ricorrente sostiene che la mancata approvazione sia stata adottata in base all'ammanco di somme verificatosi sul libretto di deposito intestato al fallimento, anziché sulla base di specifiche contestazioni al conto da lui presentato; ammanco che di per sè non sarebbe sintomo di irregolarità contabile delle operazioni compiute dal curatore. Il motivo è infondato perché il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art.116, ult.comma, l.fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto, può investire sia i criteri di contabilità, sia il controllo della gestione del curatore e la sua adempienza ai doveri dell'ufficio (cfr.Cass.14 ottobre 1997, n.10028). 5. Col quinto motivo si denuncia la nullità della disposta azione di responsabilità e l'inesistenza dell'azione per mancanza dei relativi presupposti. E deduce: a) la violazione del diritto di redigere un nuovo conto alla luce delle lacune rilevate dal Collegio prima di vedere accertata la propria responsabilità; b) che non sia stata data alcuna valenza alla circostanza che le somme acquisite alla massa erano state depositate su libretto nominativo acceso presso l'agenzia 39 del Banco di Napoli e prelevate da soggetti estranei alla procedura.
Quest'ultimo motivo è inammissibile perché la relativa censura non coglie la ratio decidendi. della pronuncia impugnata (che si è limitata a statuire in merito all'approvazione del conto della gestione, e cioè sull'unica questione portata alla sua cognizione), e prospetta temi di indagini relativi alla responsabilità del curatore che non possono essere discussi in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; spese che si liquidano in complessive lire.3.122.000, di cui lire 3 milioni per onorari. Così deciso il 30 settembre 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 2000.