Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14474 - pubb. 18/03/2016
Depenalizzazione ex dlgs 7 del 2016: prime applicazioni. Sentenza irrevocabile: ferme le statuizioni civili
Cassazione penale, 23 Febbraio 2016, n. 7124. Est. Pistorelli.
Reato – Abolitio criminis – Sentenza Irrevocabile – Revoca – Effetti – Statuizioni civili – Persistenza – Sussiste
L’eventuale revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p. conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Sez. 5, n. 4266/06 dei 20 dicembre 2005, Colacito, Rv. 233598; Sez. 5, n. 28701 del 24 maggio 2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. 6, n. 2521 del 21 gennaio 1992, Dalla Bona, Rv. 190006). In altri termini, quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto e cioè quello della "indifferenza" dei capi civili della sentenza rispetto alla sorte della regiudicanda penale (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598). Ed infatti l'abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, ma limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell'imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta ferma (cfr., Corte cost., ord. n. n. 273 del 2002, in cui si sottolinea come la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice "non è fra quelle alle quali l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile"). Infatti, se l'art. 2 c.p. disciplina espressamente la sola cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un'argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovano applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi, non quelli contenuti nel citato art. 2 c.p. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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