Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14409 - pubb. 15/03/2016
Art. 2049 c.c.: applicabile anche in caso di agenzia
Cassazione penale, 23 Febbraio 2016, n. 7124. Est. Pistorelli.
Responsabilità ex art. 2049 c.c. – Rapporto di occasionalità necessaria – Chiarimenti – Rapporto di Agenzia
Ai fini della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. del committente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se egli ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (ex multis e tra le più recenti Sez. 6, n. 17049 del 14 aprile 2011, M. e altri, Rv. 250498; Sez. 6 civ., n. 20924 del 15 ottobre 2015, Rv. 637475). In tal senso, non è necessario che sussista uno stabile rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti, essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato al committente anche solo temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (ex muitis Sez. 5, n. 32461 del 22 marzo 2013, R.C. e Bogui, Rv. 257115). In particolare, quella del committente è una responsabilità di natura oggettiva ispirata a regole di solidarietà sociale, tesa ad attribuire - secondo la teoria della distribuzione dei costi e dei profitti - l'onere dei rischio a colui che si giova dell'opera di terzi. Ed in quest'ottica va affermata la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, richiedendosi in tal senso soltanto che la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e che il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Sez. 3 civ. n. 14578 del 22 giugno 2007, Rv. 598802; si v. anche Sez. 3 civ. n. 1516 del 24 gennaio 2007, Rv. 594385 ad oggetto fattispecie con forti analogie a quella oggetto del presente procedimento). II contratto di agenzia non è dunque, di per sé, estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c., nemmeno nell'ipotesi in cui il suo contenuto sia quello del mandato senza rappresentanza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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