Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13870 - pubb. 18/12/2015
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa
Cassazione civile, sez. VI, 09 Luglio 2015. Est. Frasca.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Pronuncia declinatoria della competenza - Termine per la riassunzione innanzi al giudice indicato come competente - Istanza di regolamento di competenza - Sopravvenuta irrilevanza del termine - Sussistenza - Fondamento
Competenza civile - Regolamento di competenza - Domanda giudiziale - Domanda riconvenzionale - Pronuncia di declinatoria della competenza limitatamente alla seconda - Natura
Competenza civile - Regolamento di competenza - Tribunale delle imprese - Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Impugnazione di deliberazione di revoca degli amministratori di società per giusta causa - Inclusione
Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma. (massima ufficiale)
La pronuncia del giudice che, a fronte di una domanda principale ed una riconvenzionale, disponga lo scioglimento del cumulo, escludendo che lo stesso possa mantenersi per ragioni di connessione, e poi declini la propria competenza limitatamente alla riconvenzionale, affermandola, invece, per la domanda principale, ha natura di pronuncia sulla competenza ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ.. (massima ufficiale)
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario" si presta a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto tra l'amministratore e la società. (massima ufficiale)
Segnalazione della Dott.ssa Elena Rivacrugnola
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