Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13779 - pubb. 04/12/2015

Il danno da animali selvatici non è risarcibile ex art. 2052 c.c. ma ex art. 2043 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2015, n. 9276. Est. Macioce.


Danni cagionati ai veicoli in circolazione dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Onere probatorio relativo - Fattispecie



In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.


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