La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13582 - pubb. 29/10/2015

Lesione del consenso informato

Cassazione civile, sez. III, 12 Giugno 2015, n. 12205. Est. Frasca.


Responsabilità medica – Lesione del diritto al consenso informato – Responsabilità ex se’ per il fatto stesso della condotta – Sussiste



La lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico si verifica per il sol fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente (in ipotesi anche senza un'ingerenza fisica, potendo trattarsi di atti medici che si risolvano in una intromissione nella sfera psico-fisica del paziente ed assumano quindi efficienza su di essa senza alcuna materialità, cioè anche soltanto tramite attività persuasiva costituente atto medico, come nel caso dell'intervento eseguito da un medico psichiatra) di atti medici senza avere acquisito il suo consenso. Il c.d. danno evento cagionato da tale condotta è, sotto tale profilo, rappresentato dallo stesso estrinsecarsi dell'intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso, cioè, per restare al caso dell'intervento chirurgico, dall'esecuzione senza tale consenso dell'intervento sul corpo del paziente. Il danno-evento in questione risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva. La circostanza che l'intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che il paziente presenta non è idonea di per sé ad eliminare i danni conseguenza così individuati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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