Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1350 - pubb. 19/10/2008
Vendita di immobile, agibilità, adempimento e silenzio assenso
Cassazione civile, sez. II, 07 Ottobre 2008, n. 24729. Est. D'Ascola.
Compravendita di immobile – Agibilità – Dimostrazione della presentazione da parte del venditore dell’istanza e del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso – Adempimento – Sussistenza – Contestazioni relativi a requisiti urbanistici ed igienico sanitari – Richiesta di chiarimenti alla P.A. – Accertamento tecnico preventivo – Necessità.
In tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall’art. 4 dpr 425/94, il costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e il decorso del tempo ha assolto quanto dovuto ai fini dell’agibilità dell’immobile promesso in vendita. In caso di contestazione in sede giurisdizionale circa la sussistenza di fatto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari, ove la contestazione non sia meramente esplorativa e dilatoria, ma puntuale e specifica, in modo da consentire una verifica mirata, è solo possibile – da parte dell’autorità giurisdizionale procedente – rivolgersi all’ente locale competente perché manifesti espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per l’abitabilità dell’immobile. In assenza di risposta alla richiesta di informazioni del giudice, si deve far luogo ad istruttoria ed eventuale accertamento tecnico per giungere ad una pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto limitatamente alle parti contraenti in contesa.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
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