Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12770 - pubb. 03/06/2015
Arricchimento della P.A.: riconoscimento della utilità? Non serve
Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Maggio 2015, n. 10798. Est. Ambrosio.
Pubblica Amministrazione – Azione ex art. 2041 c.c. – Requisiti – Riconoscimento dell’utilità – Necessità – Esclusione
Pubblica Amministrazione – Azione ex art. 2041 c.c. – Prestazioni anteriori alla entrata in vigore del DL 66 del 1989 – Regime giuridico
Il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A., sicché, ove il depauperato provi l’oggettivo arricchimento dell’ente pubblico, questo non può opporre semplicemente di non averlo riconosciuto, ma deve provare di non averlo voluto o di non esserne stato consapevole.
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La normativa di cui D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dall'art. 123, comma primo, lett. n, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto e infine rifluito nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000), per i casi di richiesta di prestazioni o servizi, non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (cfr. lett. e) art. 194 D. Lgs. n. 267 del 2000). Tuttavia, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del cit. d.l. n. 66 del 1989 art. 23, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. 26 giugno 2012, n. 10636; Cass. 11 maggio 2007, n. 19572). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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