Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12470 - pubb. 23/04/2015

Falso lavoratore autonomo, iscrizione e pagamento contributi per lavoro autonomo, omissione contributiva

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Gennaio 2015, n. 1476. .


Falso lavoratore autonomo – Iscrizione e pagamento contributi per lavoro autonomo – Accertamento natura subordinata del rapporto – Sanzioni civili – Omissione contributiva – Sussiste



Nel vigore della legge n. 662/96, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, il datore di lavoro che abbia denunciato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, e abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non già per evasione contributiva. (1) (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Il testo integrale




(1) Il caso riguardava un rapporto di lavoro autonomo instaurato con un geometra. Il committente provvedeva a denunciare il rapporto ed al versamento dei contributi alla Cassa geometri.

Successivamente veniva accertata la natura subordinata del rapporto, e l’INPS provvedeva al recupero dei contributi non pagati, applicando le sanzioni civili previste per l’ipotesi di evasione contributiva.

I giudici di merito confermavano la sussistenza di un’ipotesi di evasione e quindi l’applicabilità delle più gravi sanzioni civili previste per tale ipotesi (in luogo delle meno gravose sanzioni previste per il caso di omissione contributiva).

Contro la decisone dei giudici di merito, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, affermando che l’avvenuta denuncia del rapporto di lavoro autonomo ed il pagamento dei relativi contributi escludesse in radice la volontà di occultare il rapporto di lavoro e quindi la configurabilità della più grave ipotesi di evasione.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo configurata nella specie la meno grave ipotesi di omissione. Nella motivazione viene evidenziato che le parti avevano qualificato come autonomo il rapporto e come tale lo stesso era stato regolarmente denunciato ai fini previdenziali. La Corte afferma chiaramente che in tale ipotesi il datore di lavoro non ha altra alternativa se non quella della denunzia del rapporto così come qualificato dalle parti.

Nell’ipotesi in cui a seguito di un’ispezione o in via giudiziale venga accertata la diversa natura subordinata del rapporto, se il preteso rapporto di lavoro autonomo era stato previamente denunciato ed i relativi contributi previdenziali pagati, il datore di lavoro resta soggetto alle sanzioni civili per omissione (e non alle più gravi sanzioni previste per l’ipotesi di evasione). (Fabrizio Daverio - Studio Legale Daverio&Florio)


Testo Integrale