Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11600 - pubb. 13/11/2014
Danno terminale: liquidazione anche equitativa
Cassazione civile, sez. III, 31 Ottobre 2014, n. 23183. Est. Sestini.
Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno terminale – Liquidazione – Applicazione delle tabelle – Condizioni
Il danno terminale, se pure temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, cosicché sono necessari dei "fattori di personalizzazione" e deve escludersi che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. Devesi precisare che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico): mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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