Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11546 - pubb. 06/11/2014

Garanzie personali: la previsione dell’importo massimo garantito di cui all’articolo 1938 c.c. non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2014, n. 5951. Est. Rossetti.


Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali - Previsione dell'importo massimo garantito ex art. 1938 cod. civ. - Applicabilità alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie - Esclusione - Fondamento



In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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