Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11315 - pubb. 06/10/2014
Sul danno endofamiliare
Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014, n. 16657. Est. Lamorgese.
Danno cd. endofamiliare – Responsabilità civile – Sussiste – Risarcimento del danno – Privazione della figura genitoriale – Criteri risarcitori – Tabelle di Milano – Parametro di riferimento – Sussiste
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. In merito alla quantificazione in concreto, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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