Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11296 - pubb. 08/10/2014
Natura dei contratti di assicurazione stipulati dalla SACE
Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2014, n. 12832. Est. Rossetti.
SACE – Contratti di assicurazione del credito – Applicabilità della disciplina codicistica in materia di assicurazione
I contratti di assicurazione stipulati dalla SACE ai sensi della Iegge 24.5.1977 n. 227 sono contratti di assicurazione, come tali soggetti alla disciplina prevista dal codice civile per questa tipologia contrattuale, ove non espressamente derogata dalla legge speciale.
In particolare, viene in rilievo l’articolo 13, comma 3, della legge 24.5.1977 n. 227, il quale prevede che la SACE si doti dei mezzi finanziari necessari alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi "con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve".
Da questa norma si desume che la SACE opera con metodo assicurativo, ovvero attraverso la comunione dei rischi (ovvero I'assunzione di un numero indeterminato di rischi) e la mutualità tra gli assicurati (ovvero la distribuzione tra tutti gli assicurati, attraverso la corresponsione del premio, dell’onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi).
Se dunque la SACE è tenuta ex lege ad operare con metodo assicurativo, I‘esistenza del rischio è elemento essenziale dei contratti da essa stipulati. Se cosi non fosse, non sarebbe concepibile né la concentrazione del rischi, né la mutualità tra gli assicurati, né la rilevazione statistica della sinistrosità e la distribuzione del relativo onere tra tutti gli assicurati attraverso il pagamento dei premi.
Del tutto irrilevante è la finalità perseguita dal legislatore attraverso la legge 224/77. Che si tratti di una finalità di interesse pubblico è indubbio; ma altrettanto indubbio è che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia scelto di perseguire tale scopo con uno strumento di diritto privato (il contratto di assicurazione), che resta perciò soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1882 e ss. c.c.. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale associato a Watson, Farley & Williams
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