Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9083 - pubb. 10/06/2013
Strumenti finanziari negoziati fuori sede: il diritto di recesso compete ogni volta in cui vi sia la necessità di tutelare il diritto dell'investitore ad una scelta meditata
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Giugno 2013, n. 13905. Est. Rordorf.
Intermediazione finanziaria - Contratti stipulati fuori dai locali commerciali - Jus poenitendi - Facoltà di recesso del cliente - Ratio legis - Necessità di tutelare una meditata scelta di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratti stipulati fuori dai locali commerciali - Jus poenitendi - Facoltà di recesso del cliente - Interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 30 del TUF - Necessità di assicurare la effettività della tutela del cliente - Previsione dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE a garanzia di "un livello elevato di protezione dei consumatori" - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di offerta fuori sede di strumenti finanziari.
Intermediazione finanziaria - Contratti stipulati fuori dai locali commerciali - Jus poenitendi - Facoltà di recesso del cliente - Applicazione estensiva all'ipotesi in cui la vendita fuori sede abbia ad oggetto altri servizi di investimento per i quali ricorrano le esigenze di tutela dell'investitore previste dall'articolo 30 del d. lgs. n. 58 del 1998.
Sulla ragion d'essere dello jus poenitendi previsto dall'articolo 30 del TUF le opinioni degli interpreti e degli studiosi sono sufficientemente univoche: è la circostanza che l'operazione d'investimento si sia perfezionata al di fuori dalle sede dell'intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l'investitore al dettaglio (la normativa non si applica agli investitori professionali, come chiarisce il secondo comma del citato art. 30), perché ciò significa che, di regola, l'iniziativa non proviene da lui. E' logico cioè presumere che, in simili casi, l'investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell'intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l'intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l'investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata. Il differimento dell'efficacia del contratto, con la possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale appunto a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
A favore di un'interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 30 del TUF, che sia in grado di meglio assicurare la tutela del consumatore, militano i principi generali desumibili dallo stesso testo unico, sicuramente ispirati all'esigenza di effettività dell'indicata tutela, cui dà ulteriore rinforzo la previsione dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che, nel garantire "un livello elevato di protezione dei consumatori", per ciò stesso impone d'interpretare le norme ambigue nel senso più favorevole a questi ultimi. Ma, soprattutto, milita in tal senso la difficoltà di giustificare, anche sul piano costituzionale, una disparità di trattamento tra l'ipotesi di offerta fuori sede di strumenti finanziari che sia fondata sulla diversa tipologia di servizio d'investimento reso dall'intermediario, quando del tutto analoga è la situazione di maggiore vulnerabilità in cui viene comunque a trovarsi il cliente per il fatto stesso che l'offerta lo raggiunge fuori dalla sede dell'intermediario o degli altri soggetti indicati dal primo comma del citato art. 30. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d. lgs. n. 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela. (Massima ufficiale)
Segnalazione dell'Avv. David Giuseppe Apolloni, Dott.ssa Camilla Coresi
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