Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7937 - pubb. 15/10/2012

Le Sezioni Unite della Cassazione fissano i criteri per la liquidazione dei compensi in base ai parametri ministeriali o alle abrogate tariffe in base al momento della liquidazione ed a quello in cui si è esaurita la prestazione professionale

Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Ottobre 2012, n. 17406. Est. Rordorf.


Liquidazione giudiziale del compenso del professionista – Applicazione dei nuovi criteri introdotti dal DM 140/2012 – Sussiste – Prestazione del difensore iniziata sotto la vigenza delle tariffe abrogate ma completata nel vigore dei nuovi criteri.



In virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.


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