Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35361 - pubb. 12/09/2019
Nel procedimento disciplinare forense la notifica a mani proprie raggiunge lo scopo anche se non è avvenuta al domicilio eletto presso il difensore
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Maggio 1989, n. 2093. Pres. Granata. Est. Girone.
Procedimento disciplinare forense – Domicilio eletto – Regola
Notifica a mani proprie – Raggiungimento dello scopo
Conoscenza dell’atto – Irrilevanza della forma
Nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, le comunicazioni e notificazioni alle parti che abbiano eletto domicilio devono essere effettuate presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
La notificazione effettuata a mani proprie dell’interessato, che consenta a quest’ultimo di avere effettiva conoscenza dell’atto, raggiunge lo scopo e rende irrilevante la mancata comunicazione al difensore presso il domicilio eletto.
La conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’interessato, risultante anche da dichiarazioni dello stesso, esclude la nullità della notificazione per difformità dalle modalità previste. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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