Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30849 - pubb. 16/03/2024

Avvocato e sospensione facoltativa del procedimento disciplinare

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Novembre 2023, n. 30650. Pres. D'Ascola. Est. De Masi.


AVVOCATO - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità



L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale. (massima ufficiale)




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