Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24254 - pubb. 26/09/2020

Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Settembre 2020, n. 19596. .


Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata - Individuazione - Parte opposta - Conseguenze



Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (massima ufficiale)

Il Sotituto procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l'affermazione del seguente principio di diritto (conforme):
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Vedi la requisitoria.


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