Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23864 - pubb. 16/07/2020

L'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 2020, n. 7761. Pres. Petitti. Est. Bisogni.


Sanzioni disciplinari - Avvocato nominato componente di collegio arbitrale - Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale - Irrilevanza - Fondamento



In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato. (massima ufficiale)


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