Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23121 - pubb. 11/01/2019

Cancellazione della società che prosegua all’estero l’attività e applicazione dell’art. 10 l.f.

Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Marzo 2013, n. 5945. Pres. Preden. Est. Rordorf.


Stato giuridico di società di capitali già costituita in Italia - Trasferimento della sede legale in altro Stato dell'Unione europea, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia - Istanza di fallimento - Art. 10 legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni



Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, cod. civ. (massima ufficiale)


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