Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22149 - pubb. 11/01/2019

Ente di gestione fiduciaria

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Gennaio 1986, n. 62. Est. Iannotta.


Banca o istituto di credito - Configurabilità - Condizioni



La qualità di banca o di istituto di credito, a norma della legge bancaria di cui al R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, (e successive modificazioni) ed anche al fine del suo assoggettamento a liquidazione amministrativa e non a fallimento, richiede, anche a prescindere dall'esigenza di un provvedimento autorizzativo della banca d'Italia, il congiunto svolgimento sia dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in Forma indeterminata ed indiscriminata, sia di quella di Esercizio del credito mediante impiego del risparmio raccolto, attraverso le tipiche operazioni bancarie, e non può essere pertanto riconosciuta ad una società che si limiti a svolgere solo l'una o l'altra delle predette attività. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato