Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21703 - pubb. 24/05/2019

Violazione deontologica: non basta la contestazione del nomen juris o della rubrica della ritenuta infrazione

Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Marzo 2019, n. 8313. Est. Angelina-Maria Perrino.


Codice deontologico forense - Natura - Fonti normative integrative del precetto legislativo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare - Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica - Necessità - Rilevanza del "nomen juris" dell'incolpazione - Esclusione - Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare - Individuazione



Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. (massima ufficiale)


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