Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20084 - pubb. 03/07/2018
Verifica del tasso soglia usura: va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)
Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Giugno 2018, n. 16303. Est. De Chiara.
Commissione di massimo scoperto applicata fino all’entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 inserito dalla l n. 2 del 2009 - Natura - Norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p.
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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