Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17931 - pubb. 13/09/2017
Lo strumento della ricusazione non può essere utilizzato in modo strumentale
Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Luglio 2017, n. 18395. Est. De Chiara.
Azione promossa dalla parte contro il magistrato ai sensi della legge n. 117 del 1988 – Motivo di astensione – Esclusione
La "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato; l’inimicizia prevista dall’art. 51 n. 3 deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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