Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15625 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Marzo 1966, n. 618. Est. Sbrocca.
Fallimento - Esecuzione forzata - Espropriazione dei beni del fallito iniziata da un creditore prima della dichiarazione di fallimento - Sostituzione del curatore al creditore istante
La sostituzione del curatore, a norma dell'art. 107 l.fall., al creditore istante nella procedura di espropriazione immobiliare, non e circoscritta a una semplice sostituzione, per quanto necessaria,del curatore, si che la espropriazione debba in ogni caso continuare.La sostituzione, infatti,non esclude la discrezionalita dell'ufficio fallimentare in ordine alla convenienza di continuare l'esecuzione o di sospenderne il corso ovvero di sostituirla con altre forme di espropriazione esclusivamente concorsuali o di devolverne l'oggetto,come mezzo al fine, nella chiusura del fallimento per concordato. Il potere di impulso e d'iniziativa del creditore munito di titolo esecutivo e alla base della procedura di espropriazione, e S'immedesima non solo nei provvedimenti emessi su richiesta del creditore, ma anche in quelli che derivano automaticamente da determinate situazioni processuali o conseguono all'istanza di un terzo. Pertanto, qualora la espropriazione continui in caso di sopravvenuto fallimento del debitore la necessita del trasferimento dell'Azione esecutiva del creditore istante al curatore comporta la nullita di tutti gli Atti esecutivi posteriori al fallimento,compiuti su impulso di ufficio o di terzi anziche del curatore, se di questo, cioe, sia mancata l'iniziativa, dovendosi tali Atti ricollegare all'Azione gia di pertinenza del singolo creditore. In caso di aggiudicazione dell'immobile, anche se definitiva e, cioe, non seguita da offerte in aumento,non puo emettersi il decreto di trasferimento, quando, per essere intervenuto il fallimento del debitore, il curatore dichiari, sostituendosi al creditore istante, di voler ricorrere alla espropriazione fallimentare, incidendo, cosi, su ogni atto della procedura, compresi quelli da compiersi d'ufficio o su istanza di un terzo. Con l'intervento del curatore, che dichiari di non voler proseguire la espropriazione individuale, l'Azione esecutiva individuale deve essere dichiarata improcedibile per essere rimasta assorbita da quella collettiva, secondo la volonta manifestata dall'ufficio fallimentare. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato