Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13293 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Marzo 2011. .


Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Giudizio avente ad oggetto beni immobili - Trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ. - Conseguente domanda di risarcimento danni - Proposizione in diverso giudizio ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Diversità dell'accertamento giudiziario - Tutela del diritto di difesa - Criteri.

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere - Trascrizione di domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ. - Competenza funzionale del giudice a decidere anche sulla conseguente domanda di risarcimento dei danni - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.



Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ. - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 del cod. proc. civ.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato