Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12654 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .
Fallimento e concordato preventivo - Rapporto tra i procedimenti - Contemporanea pendenza avanti giudici diversi di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento e di procedura di concordato - Regolamento d'ufficio della competenza - Conseguenze
Qualora la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata impugnata con reclamo, allegando sia l'incompetenza del tribunale che l'ha pronunziata sia la mancata instaurazione del contraddittorio, e qualora il diverso tribunale innanzi al quale pende una procedura di concordato preventivo abbia chiesto, ritenendosi competente, il regolamento d'ufficio della competenza, ricorrono le condizioni per l'applicazione analogica dell'art. 48 c.p.c.; ne consegue la nullità della sentenza se la corte di appello dichiara la sospensione del processo solo dopo avere pronunziato sulle questioni diverse da quella della competenza e successivamente, in sede di regolamento, viene dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha emesso la sentenza di fallimento.